La valle dei fuochi: sottoprodotti della viticoltura e dell’olivicoltura articoli 184 bis e 184 ter DL 210/2005

(Sottoprodotto e cessazione della qualifica di rifiuto)

1. Dopo l’articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 sono inseriti i seguenti:

“Articolo 184-bis

(Sottoprodotto)

1. E’ un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo
183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa
tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto e’ originato da un processo di
produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo
primario non e’ la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) e’ certo che la sostanza o l’oggetto sara’ utilizzato, nel
corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di
utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto puo’ essere utilizzato direttamente
senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica
industriale;
d) l’ulteriore utilizzo e’ legale, ossia la sostanza o l’oggetto
soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti
riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e
non portera’ a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute
umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono
essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o
quantitativi da soddisfare affinche’ specifiche tipologie di sostanze
o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All’adozione
di tali criteri si provvede con uno o piu’ decreti del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in
conformita’ a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

Articolo 184-ter

(Cessazione della qualifica di rifiuto)

1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e’ stato sottoposto a
un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione
per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel
rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto e’ comunemente utilizzato per scopi
specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli
scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti
applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non portera’ a
impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
2. L’operazione di recupero puo’ consistere semplicemente nel
controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri
elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al
comma 1 sono adottati in conformita’ a quanto stabilito dalla
disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari,
caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o
piu’ decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per
le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti
negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto.
3. Nelle more dell’adozione di uno o piu’ decreti di cui al comma
2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in data 5
febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e
l’art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n.
172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n.
210. La circolare del Ministero dell’ambiente 28 giugno 1999, prot. n
3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall’entrata in vigore della
presente disposizione.
4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti
del presente articolo e’ da computarsi ai fini del calcolo del
raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti
dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n 209,
dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto
legislativo 120 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di
recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a
condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di
riciclaggio o recupero in essi stabiliti.
5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica
fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.”.

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0 Responses to La valle dei fuochi: sottoprodotti della viticoltura e dell’olivicoltura articoli 184 bis e 184 ter DL 210/2005

  1. Avatar di Andrea Pagliantini Andrea Pagliantini ha detto:

    Intorno all’ILVA di Taranto si produce agricoltura biologica.
    In Toscana è vietato bruciare potature di vite e di olivo perchè sono considerati rifiuti speciali.
    Le leggi si osservano anche quando sono del cazzo come questa, tutto sta a trasformare la depressione del legislatore in una fomra di supercazzola ricreativa.
    Potature di olivo?
    Bene, energia per cuocere salsicce.
    Bischeriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

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  2. Pingback: Bruciare potature vegetali è smaltimento illecito di rifiuti, spargere diserbante è legale | Andrea Pagliantini

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