(Sottoprodotto e cessazione della qualifica di rifiuto)
1. Dopo l’articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 sono inseriti i seguenti:
“Articolo 184-bis
(Sottoprodotto)
1. E’ un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo
183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa
tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto e’ originato da un processo di
produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo
primario non e’ la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) e’ certo che la sostanza o l’oggetto sara’ utilizzato, nel
corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di
utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto puo’ essere utilizzato direttamente
senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica
industriale;
d) l’ulteriore utilizzo e’ legale, ossia la sostanza o l’oggetto
soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti
riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e
non portera’ a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute
umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono
essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o
quantitativi da soddisfare affinche’ specifiche tipologie di sostanze
o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All’adozione
di tali criteri si provvede con uno o piu’ decreti del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in
conformita’ a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.
Articolo 184-ter
(Cessazione della qualifica di rifiuto)
1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e’ stato sottoposto a
un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione
per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel
rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto e’ comunemente utilizzato per scopi
specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli
scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti
applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non portera’ a
impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
2. L’operazione di recupero puo’ consistere semplicemente nel
controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri
elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al
comma 1 sono adottati in conformita’ a quanto stabilito dalla
disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari,
caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o
piu’ decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per
le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti
negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto.
3. Nelle more dell’adozione di uno o piu’ decreti di cui al comma
2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in data 5
febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e
l’art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n.
172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n.
210. La circolare del Ministero dell’ambiente 28 giugno 1999, prot. n
3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall’entrata in vigore della
presente disposizione.
4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti
del presente articolo e’ da computarsi ai fini del calcolo del
raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti
dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n 209,
dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto
legislativo 120 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di
recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a
condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di
riciclaggio o recupero in essi stabiliti.
5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica
fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.”.



Intorno all’ILVA di Taranto si produce agricoltura biologica.
In Toscana è vietato bruciare potature di vite e di olivo perchè sono considerati rifiuti speciali.
Le leggi si osservano anche quando sono del cazzo come questa, tutto sta a trasformare la depressione del legislatore in una fomra di supercazzola ricreativa.
Potature di olivo?
Bene, energia per cuocere salsicce.
Bischeriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
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